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Clicca per accedere all'articolo Obbligo assicurazione contro i rischi catastrofali

La Legge di Bilancio 2024 al comma 101 dell’art. 1 e il Decreto Ministeriale collegato n. 18/2025 prevedono che le aziende tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio – con esclusione delle imprese agricole – devono stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni catastrofali alle cosiddette “immobilizzazioni materiali”, ossia, in linea con l’art. 2424 del Codice Civile: ai terreni e ai fabbricati; agli impianti e al macchinario; alle attrezzature industriali e commerciali.

Con il Decreto Legge n. 39 del 31/03/2025, il termine è stato differito al 01/10/2025 per le imprese da 51 a 250 dipendenti e al 31/12/2025 per le imprese fino a 50 dipendenti.

La norma, in ambito sanitario, interessa tutte quelle realtà obbligate all'iscrizione alla Camera di Commercio: strutture sanitarie autorizzate e società tra professionisti. Viceversa non ricadono in questo obbligo assicurativo gli studi medici e odontoiatrici, singoli o associati, in quanto non iscritti alla Camera di Commercio.

Gli eventi dannosi da assicurare includono sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Il Decreto 18/2025 precisa che le immobilizzazioni materiali da coprire assicurativamente sono tutte quelle impiegate “[…] a qualsiasi titolo […] per l'esercizio dell’attività di impresa”. In relazione agli impianti e al macchinario, inoltre, lo stesso citato Decreto specifica che con tale locuzione si intendono “[…] tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall'assicurato”: quindi computer e, in ambito medico, tutta la strumentazione per la diagnostica. Risultano invece esclusi dalla copertura tutti i veicoli iscritti al P.R.A.

La mancata copertura assicurativa, per chi vi è obbligato, può comportare la perdita di eventuali aiuti o sussidi pubblici in caso di eventi catastrofali.

Clicca per accedere all'articolo Corso ENPAM sulla Telemedicina

La telemedicina diventa alla portata di tutti i medici e i dentisti italiani. L’ENPAM ha lanciato un corso a distanza in otto lezioni sulla materia, fruibile gratuitamente tramite la piattaforma "Tech2Doc", che consentirà ai professionisti che lo frequenteranno di acquisire 30 crediti ECM.

Il corso affronta tutti gli aspetti, sia generali che tecnici, della medicina a distanza: da un’introduzione sulle norme che disciplinano la telemedicina, fino ad approfondire i principi operativi che il medico e l’odontoiatra devono conoscere per eseguire efficacemente le prestazioni basilari della televisita, del teleconsulto, della teleconsulenza, della teleassistenza, del telecontrollo e del telemonitoraggio, guardando infine alle future evoluzioni digitali in sanità.

Provider Ecm del corso è Adnkronos GMC attraverso il canale Doctor’s Life.
Il corso sarà fruibile online gratuitamente fino al 31 dicembre 2025 tramite il portale Tech2Doc, raggiungile via web o tramite app per smartphone scaricabili dagli store Apple e Google. L’indirizzo diretto al corso è visibile cliccando qui https://www.tech2doc.it/it/event/corso-ecm-fondamenti-di-telemedicina-il-medico

Clicca per accedere all'articolo Comunicato Medici fiscali INPS

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il seguente comunicato della Dr.ssa Rossella Cascetta, Presidente dell'Associazione per la tutela dei medici fiscali:

Assenze immotivate alla visita fiscale

II lavoratore deve garantire la massima diligenza nel fornire al medico tutti gli elementi utili nel dettaglio per consentire il suo reperimento...

... ciò risulta determinante soprattutto nei casi in cui l’indirizzo per la reperibilità, seppur corretto, sia insufficiente a consentire al medico fiscale la possibilità di rintracciare il lavoratore.
Ricordiamo che il lavoratore da solo può cambiare l'indirizzo di reperibilità sul sito Inps o sull' App IO.

Per ulteriori informazioni consultare il sito INPS: FAQ sulle visite fiscali aggiornate al 22 dicembre 2023.

Ricordiamo che:

Vanno indicati portoni non ben visibili, contrade non indicate sul navigatore ecc., che impediscono la reperibilità e la visita. Questo comporta sanzione immediata fino al mancato pagamento di 10 giorni di malattia, la prima volta. Poi sanzioni più pesanti. L' obbligo da parte del paziente è stabilito da diverse sentenze della Corte di Cassazione. In altre parole "è censurabile qualsiasi condotta atta ad impedire il controllo sanitario per negligenza, incuria o altro motivo, sussistendo l'obbligo di cooperazione in capo all' assicurato per la realizzazione del fine di impedire abusi di tutela".
Il 90% delle sanzioni sono dovute a problemi di reperibilità.

Clicca per accedere all'articolo Incarichi di medico generico fiduciario

Attribuzione di complessivi n. 6 incarichi di medico generico fiduciario per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, per località della Toscana.

Scadenza per la presentazione delle domande: 20 Aprile 2025

 Allegati:
pdf Documento Min. Salute (261 KB)
pdf Schema domanda (787 KB)

Clicca per accedere all'articolo Evento di presentazione libro

Martedì 8 Aprile 2025 ore 17:00

Sala piano terra, Palazzo Binelli
via Verdi, 7 - CARRARA