Normativa di riferimento

Art. 13, c. 1, lett. a), - d.lgs. n.33/2013

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;

Art. 14, c. 1, d.lgs. n.33/2013

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

    1.  l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
    2. il curriculum;
    3. i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
    4. i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
    5. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
    6. le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

 

Art. 2, c. 1, punto 2-3, l.n. 441/1982

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti

Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti (1).

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.
I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.

Art. 4, c. 1, punto 2-3, l.n. 441/1982

Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.
Si applica il secondo comma dell'articolo 2.
Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza. 


 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 2025-2028

Presidente Dott. Carlo Manfredi
Vice Presidente Dott. Massimo Losi
Segretario Dott. Cesare Tonini
Tesoriere Dott. Umberto Piemontino
Consigliere Dott.ssa Maria Santina Bianchi
Consigliere Dott.ssa Antonella Covelli
Consigliere Dott.ssa Maria Teresa Giglio
Consigliere Dott.ssa Paola Vivani
Consigliere Dott. Alberto Baratta
Consigliere Odontoiatra Dott. Giovanni Perfetti
Consigliere Odontoiatra Dott. Corrado Stefani

 

COMMISSIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI 2025-2028

Presidente Dott. Carlo Manfredi
Vice Presidente Dott.ssa Maria Santina Bianchi
Segretario Dott. Cesare Tonini
Componente Dott. Umberto Piemontino
Componente Dott. Massimo Losi
Componente Dott.ssa Antonella Covelli
Componente Dott.ssa Maria Teresa Giglio
Componente Dott.ssa Paola Vivani
Componente Dott. Alberto Baratta

 

COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI 2025-2028

Presidente Dott. Giovanni Perfetti
Vice Presidente Dott. Corrado Stefani
Segretario Dott. Gianluca Rocchi
Consigliere Dott. Stefano Mirenghi
Consigliere Dott. Massimo Rossi

 

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2025-2028

Componente Dott. Gianni Nannini
Componente Dott. Marco Bartoli
Componente Supplente Dott. Simone Ravera